Art. 1
Con il ritiro dello scontrino e l’immissione dell’automezzo nel posto macchina scelto, si intende concluso un contratto a tempo indeterminato avente per oggetto la sola occupazione di un posto macchina alle seguenti condizioni che vengono accettate dal conducente integralmente e senza riserve.
Il contratto non ha per oggetto né il deposito né la custodia del veicolo essendo escluso l’obbligo della sorveglianza all’interno dell’Autosilo, ed é di conseguenza esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione dell’Autosilo per eventuali furti o danni sia totali che parziali che il veicolo del conducente potesse subire ad opera di terzi né tantomeno per i danni e per furti degli oggetti lasciati a bordo dagli utenti. Parimenti l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i danni che i conducenti possono cagionarsi reciprocamente fra loro.
L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per atti od omissioni dei suoi dipendenti, fatta riserva per il dolo o la colpa grave.
Art. 2
L’utente non munito di tessera si impegna a pagare le tariffe in vigore esposte all’ingrasso del parcheggio.
Art. 3
È assolutamente vietato parcheggiare al di fuori degli stalli demarcati. L’Amministrazione provvederà a rischio e spese del conducente alla rimozione forzata
dei veicoli parcheggiati in modo irregolare.
Art. 4
Lo scontrino ritirato all’ingresso dagli utenti non muniti di tessera deve essere conservato per tutta la durata del parcheggio, a dimostrazione dell’inizio dello stesso e del corrispettivo dovuto. In caso di smarrimento il conducente, per ricevere il biglietto d’uscita, dovrà pagare almeno il corrispondente di 24 ore di parcheggio; é riservato all’Amministrazione di dimostrare un’eventuale maggior durata. Se il parcheggio dura oltre 30 giorni senza preventiva notifica all’Amministrazione, questa potrà far rimuovere il veicolo a rischio e spese del conducente.
Art. 5
L’Amministrazione non risponde dei danni derivanti da manifestazioni, atti vandalici e di terrorismo, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni naturali.
Art. 6
È assolutamente vietato fumare all’interno dell’Autosilo
Art. 7
Se durante le manovre all’interno dell’Autosilo i conducenti dovessero causare danni alle macchine, agli attrezzi o alle strutture dell’Autosilo si intende
che essi ne saranno ritenuti responsabili e obbligati a risarcire l’Amministrazione per i danni che avessero cagionato.

